L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.

Il voto (espresso per categoria genitore/docente/ATA) può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello stesso istituto votano una sola volta presso il seggio unico.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal verbale devono risultare:

a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;

b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;

c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Il verbale originale predisposto dal seggio unico al termine delle operazioni di scrutinio è posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di istituto”.

Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

  1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4… fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
  2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell’ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.

Si allega l’OM n. 215 del 15 luglio 1991 come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277.